MILANO – Nei procedimenti per violenza sessuale di gruppo, il giudice non è più obbligato a disporre o a mantenere la custodia in carcere dell’indagato, ma può applicare misure cautelari alternative. Lo ha stabilito la terza sezione penale Corte di Cassazione, dando un’ interpretazione estensiva ad una sentenza della Corte Costituzionale del 2010
I PRINCIPI INTERPRETATIVI – Nella sentenza n.4377/12 è stato stabilito che i principi interpretativi fissati dalla Corte Costituzionale per i reati di violenza sessuale e atti sessuali su minorenni sono in toto applicabili anche alla violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies codice penale), dal momento che quest’ultimo reato «presenta caratteristiche essenziali non difformi» da quelle che la Consulta ha individuato per le altre specie di reati sessuali sottoposti al suo giudizio. «Unica interpretazione compatibile» con i principi fissati dalla sentenza della Corte Costituzionale – ha concluso la Cassazione – «è quella che estende la possibilità per il giudice di applicare misure diverse dalla custodia carceraria anche agli indagati sottoposti a misura cautelare» per il reato di violenza sessuale di gruppo
E poi, dicono, che i Magistrati non devono “rispondere delle loro azioni”, altrimenti sarebbero terrorizzati nell’applicare la legge.
Visto come la “non-applicano”, è bene siano terrorizzati, e anche tanto terrorizzati.
Dobbiamo ringraziare quei parrucconi della Consulta, quei boiardi xenofili imbacuccati di fiocchi rossi e parrucche incipriate, se da oggi, in Italia, vige lo “STUPRO LIBERO“.
Non perdiamoci, dietro ai mille arabeschi da azzeccagarbugli che infestano la sentenza della Cassazione e la decisione della Consulta: la realtà, è che le bestie sono fuori e sono a caccia di prede. Le vostre madri, le vostre mogli e fidanzate, le vostre figlie.
